| L’infortunio in itinere è indennizzabile anche quando il lavoratore è tornato a casa per la pausa pranzo |
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| Scritto da REDAZIONE S.N.G.G. |
| Domenica 14 Giugno 2009 08:59 |
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seguito al quale lo stesso era deceduto. Il coniuge e figli superstiti del docente, con ricorso innanzi al Tribunale di Napoli, chiedevano il riconoscimento dell’ infortunio in itinere con diritto alla rendita vitalizia e la condanna dell’INAIL al risarcimento del danno biologico. L’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore neI percorrere, con mezzo privato la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; la sussistenza di un nesso anche occasionale tra l’itinerario seguito e l’ attività lavorativa, nel senso che l’itinerario non sia percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili al lavoro; la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta e della determinazione della durata della prestazione lavorativa. Ora, nel caso di specie, la Corte ha osservato che il giudice del merito aveva accertato che il docente era necessitato a fare rientro presso la propria abitazione per il pranzo, in quanto il medesimo seguiva un particolare regime dietetico che poteva essere praticato solo al proprio domicilio. Inoltre, l’orario in cui si era verificato l’incidente era compatibile con quello della normale consumazione dei pasti. Quanto poi alla necessità della scelta del mezzo, il giudici del merito aveva motivato in proposito considerando che nel periodo estivo il servizio pubblico di trasporto cittadino diradava i propri orari, per cui l’uso del mezzo privato diventava una vera e propria necessità. Con ciò, alla vedova è stata riconosciuto il diritto alla rendita Inail. FONTE: STUDIO LEGALE LAW |
| Ultimo aggiornamento Martedì 16 Giugno 2009 18:53 |



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