L’infortunio in itinere è indennizzabile anche quando il lavoratore è tornato a casa per la pausa pranzo PDF Stampa E-mail
Scritto da REDAZIONE S.N.G.G.   
Domenica 14 Giugno 2009 08:59

Con la Sentenza n. 12326/2009, la Corte di Cassazione, tornando a pronunciarsi in materia di indennizzabilità degli infortuni in itinere, ha ribadito che l’infortunio in itinere è indennizzabile anche nell’ipotesi in cui il lavoratore sia tornato a casa per la pausa pranzo, usufruendo di un mezzo proprio,

laddove l’uso del mezzo proprio sia giustificato dalla mancanza di mezzi di trasporto pubblici, ovvero dalla mancanza di una mensa aziendale. Il caso in esame riguarda un docente universitario, il quale, come si è detto, tornando a casa per la pausa pranzo, veniva coinvolto in un incidente stradale in

seguito al quale lo stesso era deceduto. Il coniuge e figli superstiti del docente, con ricorso innanzi al Tribunale di Napoli, chiedevano il riconoscimento dell’ infortunio in itinere con diritto alla rendita vitalizia e la condanna dell’INAIL al risarcimento del danno biologico.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda. La Corte di Appello confermava il giudizio di primo grado. Avverso la Sentenza di appello, l’Inail ha promosso ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi di censura. La Corte ha rigettato il primo motivo, accogliendo gli altri due motivi e, per l’effetto ha cassato la sentenza senza rinvio. Con il primo motivo di censura, l’Inail ha osservato che la scelta del mezzo di trasporto privato era una semplice comodità e non una necessità. Con il secondo motivo l‘Istituto ha dedotto che la rendita vitalizia spetta oltre che al coniuge superstite solo ai figli minori studenti entro il 21° anno d’età e universitari sino al 26 anno di età ovvero inabili.
Ora, tali presupposti non erano rinvenibili nel caso di specie. Con il terzo motivo l’Istituto ha lamentato il riconoscimento, da parte del giudice del merito, del risarcimento quanto al danno biologico, in quanto l’indennizzabilità del danno biologico temporaneo non sarebbe prevista dala normativa in materia di infortuni sul lavoro. (dpr_1124_1965- decreto_legislativo_38_2000), inoltre, trattandosi di un tempo relativamente breve intercorso tra I’infortunio e la morte, l’indennizzo sarebbe del tutto irrisorio. Come si è detto la Corte ha rigettato il primo motivo di censura. Infatti, la Corte ha ribadito che al fine del riconoscimento di un infortunio, occorso a un lavoratore, quale infortunio sul lavoro è necessaria la sussistenza di un collegamento tra l’evento lesivo e l’attività lavorativa. In particolare ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità dell’uso del mezzo privato secondo gli «standars» comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti a esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare e un rapporto con l’attività lavorativa diretto a una maggiore efficienza delle prestazioni.

L’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore neI percorrere, con mezzo privato la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; la sussistenza di un nesso anche occasionale tra l’itinerario seguito e l’ attività lavorativa, nel senso che l’itinerario non sia percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili al lavoro; la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta e della determinazione della durata della prestazione lavorativa. Ora, nel caso di specie, la Corte ha osservato che il giudice del merito aveva accertato che il docente era necessitato a fare rientro presso la propria abitazione per il pranzo, in quanto il medesimo seguiva un particolare regime dietetico che poteva essere praticato solo al proprio domicilio. Inoltre, l’orario in cui si era verificato l’incidente era compatibile con quello della normale consumazione dei pasti. Quanto poi alla necessità della scelta del mezzo, il giudici del merito aveva motivato in proposito considerando che nel periodo estivo il servizio pubblico di trasporto cittadino diradava i propri orari, per cui l’uso del mezzo privato diventava una vera e propria necessità. Con ciò, alla vedova è stata riconosciuto il diritto alla rendita Inail.

FONTE: STUDIO LEGALE LAW

Ultimo aggiornamento Martedì 16 Giugno 2009 18:53
 

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