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S.N.G.G. Caserta/Cuccurullo "Avvieremo tutto quanto necessario contro Terra di Lavoro" |
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Scritto da REDAZIONE S.N.G.G.
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Sabato 06 Febbraio 2010 16:36 |
Non si capisce per quale motivo la Cooperativa di Vigilanza Terra di Lavoro di Caserta, continua a fare il solito gioco di parola, verso la proprie Guardie, dicendo che essendo SOCI, non gli spettano alcuni benefici previsto dal C.C.N.L. di categoria. Infatti, non percepiscono tredicesima, quattordicesima, hanno un monte ore superiore da quello previsto dal contratto di categoria, mesi fa hanno contribuito anche alla ricapitalizzazione
aziendale, versando circa 7.180,00 euro pro capite, hanno bloccato gli scatti di anzianità, ma come mai, però risultano essere lavoratori subordinati. Infatti, la stessa ditta risulta aver richiesto correttamente l’inquadramento all’Inps di Caserta nel settore TERZIARIO come del resto previsto per tutte le ditte che esercitano attività di vigilanza e investigazione per conto terzi dal D.M. 18 luglio 1983; La stessa Ditta ha usufruito correttamente dei benefici contributivi previsti dal D.P.R. n° 602 del 30 aprile 1970 ESCLUSIVAMENTE per i soci lavoratori subordinati ( e d’altronde è evidente che i suddetti benefici non si potevano applicare ai lavoratori autonomi) delle cooperative di trasporto e facchinaggio imponibili giornalieri e periodi di occupazione mensili da determinarsi con decreti del Ministero del Lavoro ) per tutto il periodo di vigenza previsto dall’art. 2 del d. lgs. n° 423/2001. L’impianto normativo del T.U.L.P.S. evidenzia una posizione di subordinazione sia funzionale che economica delle guardie giurate verso il titolare della licenza: l’art. 257 del relativo regolamento d’esecuzione statuisce che il richiedente la licenza per gestire un istituto di vigilanza privata deve allegare alla domanda “il documento comprovante l’assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per l’ invalidità e la vecchiaia” . Il parere del Consiglio di Stato reso nell’adunanza della sezione 1 del 25 febbraio 2004, n° 76/04, sottolinea che in relazione alla richiesta di nomina delle guardie particolari giurate non può esservi dissociazione tra il titolare della licenza ex art. 134 TULPS e datore di lavoro delle stesse. Il fatto che la ditta esercita attività di vigilanza debba comunicare GIORNALMENTE , onde rispettare il combinato disposto degli art. 135 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed art. 260 del regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S., cioè il R.D. 6/5/1940, n. 635, i nominativi delle guardie giurate alla Questura, IL LUOGO, il nominativo ove la guardia presterà servizio OLTRE CHE L’ORARIO DI SERVIZIO è prova sicura del RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE. Infine, NON E’ AMMISSIBILE CHE UNA GUARDIA GIURATA POSSA SVOLGERE ATTIVITA’ LAVORATIVA AUTONOMA in quanto la RADIO della LICENZA CONCESSA ALLE DITTE è proprio quella di far sì che la ditta eserciti un controllo preciso e puntuale sui lavoratori onde evitare che gli stessi possano svolgere attività illecite. (es. estorsioni). In più le guardie giurate in servizio presso la Cooperativa in oggetto, vengono spesso controllate durante il servizio, sia diurno che notturno, dai propri superiori. Ciò è un’altra dimostrazione di lavoro subordinato. Pertanto, questa O.S., chiede alla società in questione, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, oltre al pagamento della tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, e degli scatti di anzianità maturati dalle guardie particolari giurate dipendenti dalla cooperativa, AL NETTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI VERSATI. Si comunica che trascorsi pochi giorni dalla presente, e, non avendo nessun riscontro alle nostre richieste, saremo costretti a chiedere delle verifiche . FONTE: cOMUNICATO DI Cuccurullo Giuseppe |
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Ultimo aggiornamento Sabato 06 Febbraio 2010 16:45 |